Il termine, spesso, indica la legge fondamentale di uno Stato, ovvero il vertice nella gerarchia delle fonti di diritto, mentre per l'atto fondamentale di altri enti, pubblici o privati, viene solitamente adottata la denominazione di statuto.
Il termine deriva dal latino constitutio, che si riferiva a una legge di particolare importanza solitamente emanata dall'imperatore, e in tale particolare accezione è tuttora usato nel diritto canonico onde indicare rilevanti decisioni prese dal papa come, su tutte, la costituzione apostolica fissante il regime da seguire durante il periodo di sede vacante e per l'elezione, nel successivo conclave, del nuovo vescovo di Roma.
Ad ogni modo il termine è ricco di significati, sia descrittivi che assiologici. Da un punto di vista descrittivo, si può in linea generale, e con una certa approssimazione, affermare che la costituzione è la legge fondamentale di un ordinamento giuridico, la fonte principale, o superprimaria, da cui deriva la legalità di tutte le altre fonti. Da un punto di vista assiologico, invece, diffuso soprattutto dall'illuminismo e dalla rivoluzione francese, con il termine costituzione si indica una determinata legge fondamentale, e in particolare la legge fondamentale che fonda un sistema di separazione dei poteri.
I primi studi sulla costituzione risalgono al periodo illuminista e sono divenuti rapidamente oggetto di una declinazione politica del principio liberale detta costituzionalismo, la cui storia attraversò tutti i successivi due secoli: "limiti al potere e democratizzazione costituiscono (...) i due elementi che caratterizzano il costituzionalismo contemporaneo sia per quanto riguarda i (...) rapporti tra individuo e autorità (forma di stato), sia per quanto riguarda i rapporti tra i supremi organi costituzionali in relazione alla funzione di indirizzo politico (forma di governo) e scandiscono il passaggio dal cosiddetto Stato di diritto legislativo parlamentare a quello costituzionale.
Lo Stato di diritto costituzionale individua - com’è noto - un ordinamento dove supremi sono i valori costituzionali, non vulnerabili dalle cangianti maggioranze parlamentari, anche se interpretabili in modo diversificato.